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Corte di giustizia dell’Unione europea
Lussemburgo, 21 dicembre 2016
Sentenza nella causa C-104/16 P Consiglio / Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario)

Gli accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi tra l’UE e il Marocco non sono applicabili al Sahara occidentale

La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale che aveva concluso nel senso contrario e respinge il ricorso di annullamento proposto dal Front Polisario contro la decisione del Consiglio di concludere l’accordo di liberalizzazione

Il Sahara occidentale è un territorio dell’Africa nord-occidentale delimitato a nord dal Marocco, a nord-est dall’Algeria, ad est e a sud dalla Mauritania e ad ovest dall’Atlantico. Attualmente, la maggior parte del Sahara occidentale è controllata dal Marocco. Una parte di tale territorio situata a est, di minore estensione, è controllata dal Front Polisario, un movimento che mira ad ottenere l’indipendenza del Sahara occidentale e la cui legittimità è stata riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

L’Unione europea e il Marocco hanno concluso, nel 2012, un accordo che prevede misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, per i prodotti agricoli trasformati, per il pesce e per i prodotti della pesca («accordo di liberalizzazione»). Tale accordo, il cui ambito di applicazione territoriale è lo stesso di quello dell’accordo di associazione UE-Marocco (1) , è stato approvato dall’Unione europea tramite una decisione del Consiglio (2) .

Il Front Polisario ha adito il Tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento di tale decisione. Con la sentenza resa il 10 dicembre 2015 (3) , il Tribunale ha annullato la decisione dopo aver ritenuto, innanzitutto, che gli accordi di associazione e di liberalizzazione fossero applicabili «al territorio del Regno del Marocco» e che tale espressione dovesse essere intesa, in assenza di pattuizione contraria, come comprendente il Sahara occidentale. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione dell’applicazione di tali accordi al Sahara occidentale, il Front Polisario fosse interessato dalla decisione del Consiglio e fosse pertanto legittimato a chiederne l’annullamento. Infine, tale organo giurisdizionale ha dichiarato, in sostanza, che il Consiglio era venuto meno al suo obbligo di esaminare, prima della conclusione dell’accordo di liberalizzazione, se non vi fossero indizi di uno sfruttamento delle risorse naturali del territorio del Sahara occidentale sotto il controllo marocchino che potesse svolgersi a danno dei suoi abitanti e che potesse arrecare pregiudizio ai loro diritti fondamentali. Insoddisfatto di tale sentenza, il Consiglio ha adito la Corte di giustizia per chiederne l’annullamento.

Nella sua sentenza odierna, la Corte, che si pronuncia in esito a un procedimento accelerato su istanza del Consiglio, accoglie l’impugnazione e annulla la sentenza del Tribunale.

La Corte constata, infatti che, al fine di determinare l’ambito di applicazione territoriale dell’accordo di liberalizzazione, il cui testo non si riferisce in alcun passaggio al Sahara occidentale, il Tribunale ha omesso di tenere conto del complesso delle regole di diritto internazionale applicabili nei rapporti fra l’Unione e il Marocco, come richiesto tuttavia dalla convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (4).

A tale riguardo, essa rileva, innanzitutto, che, in considerazione dello status separato e distinto riconosciuto al territorio del Sahara occidentale in forza della Carta delle Nazioni Unite e del principio di autodeterminazione dei popoli, è escluso che possa ritenersi che l’espressione «territorio del Regno del Marocco», che definisce l’ambito territoriale degli accordi di associazione e di liberalizzazione, comprenda il Sahara occidentale e, pertanto, che tali accordi siano applicabili a detto territorio. Il Tribunale non ha così tratto le conseguenze dallo status del Sahara occidentale alla luce del diritto internazionale.

Poi, dalla prassi internazionale risulta che, quando un trattato è applicabile non soltanto al territorio di uno Stato, ma altresì al di là di questo, detto trattato lo prevede espressamente, che si tratti di un territorio posto sotto la giurisdizione di tale Stato oppure di un territorio di cui lo Stato in questione cura le relazioni internazionali. Anche tale regola osta quindi a che gli accordi di associazione e di liberalizzazione siano considerati applicabili al Sahara occidentale.

Infine, dopo aver ricordato il principio dell’effetto relativo dei trattati in forza del quale un trattato non deve né nuocere né operare a vantaggio di soggetti terzi senza il loro consenso, la Corte espone che, tenuto conto del parere consultivo reso dalla Corte internazionale di giustizia nel 1975 in merito al Sahara occidentale richiesto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (5) , il popolo di tale territorio deve essere considerato come un terzo sul quale può incidere l’attuazione dell’accordo di liberalizzazione. Orbene, nella specie, non emerge che tale popolo abbia acconsentito a che l’accordo sia applicato al Sahara occidentale.

Quanto alla circostanza che talune clausole degli accordi di associazione e di liberalizzazione sono state applicate «de facto» in alcuni casi ai prodotti originari del Sahara occidentale, la Corte constata che non è dimostrato che una siffatta prassi sia il frutto di un accordo tra le parti diretto a modificare l’interpretazione dell’ambito territoriale di tali accordi. Inoltre, un’asserita volontà dell’Unione in tal senso implicherebbe l’ammissione che la stessa abbia inteso eseguire gli accordi in modo incompatibile con il principio di autodeterminazione e dell’effetto relativo dei trattati nonché del requisito di buona fede derivante dal diritto internazionale.

Avendo concluso che l’accordo di liberalizzazione non si applica al territorio del Sahara occidentale, la Corte annulla la sentenza del Tribunale che era pervenuta alla conclusione opposta e decide di statuire essa stessa sul ricorso presentato dal Front Polisario. A tale riguardo, essa constata che, poiché l’accordo di liberalizzazione non si applica al Sahara occidentale, il Front Polisario non è interessato dalla decisione con la quale il Consiglio ha concluso tale accordo. La Corte respinge quindi il ricorso del Front Polisario per mancanza di legittimazione ad agire.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

www.curia.europa.eu

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ( (+352) 4303 8575 Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ( (+32) 2 2964106

Note

1 Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome di tali Comunità con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000 (GU 2000, L 70, pag. 1).

2 Decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2012, L 241, pag. 2).

3 Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015, Front Polisario/Consiglio (T-512/12).

4 Convenzione sul diritto dei trattati, firmata a Vienna (Austria) il 23 maggio 1969 (Raccolta dei trattati delle Nazioni unite, vol. 1155, pag. 331).

5 Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sul Sahara occidentale (Raccolta della Corte Internazionale di Giustizia 1975, pag. 12).

 

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Comunicato Stampa